Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.

articolo così sostituito dall'articolo 134 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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